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Il 'permesso di soggiorno per asilo politico’ viene rilasciato dalla Questura al titolare dello 'status di rifugiato’.
Lo 'status di rifugiato' viene riconosciuto allo straniero che, per motivi di razza, religione, appartenenza sociale e/o politica, viene perseguitato nel Paese di cui possiede la cittadinanza o, in caso di apolidia, nel territorio in cui aveva la dimora abituale, per cui non può farvi ritorno.
Procedura per il rilascio dello 'status di rifugiato' o di 'protezione sussidiaria'
La domanda per il riconoscimento dello 'status di rifugiato' o di 'protezione sussidiaria' può essere presentata presso la Polizia di frontiera o presso la Questura.
La domanda viene inviata alla Commissione territoriale competente in materia, la quale, entro 30 giorni dalla ricezione, ascolta il richiedente nel corso di un colloquio a porte chiuse e prende una decisione nei 3 giorni successivi.
Lo straniero viene ospitato in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo per il tempo necessario all'esame della domanda, e comunque non oltre 35 giorni. Terminato il periodo di accoglienza, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido 3 mesie rinnovabile fino al momento della decisione.
Lo straniero sospettato di essere criminale di guerra o che è stato espulso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o già condannato per alcuni tipi di reati, verrà trattenuto nei Centri di permanenza temporanea.
La Commissione può:
E' anche possibile che la Commissione, pur non accogliendo la domanda, ritenga che sussistano gravi motivi di carattere umanitario che impediscono allo straniero di rientrare nel suo Paese senza subire danni. In questo caso, la Commissione trasmette gli atti alla Questura territorialmente competente per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
Certificato di rifugiato
La Commissione territoriale rilascia al rifugiato un certificato che attesta il suo status di rifugiato.
Documento di viaggio
Lo Stato italiano ha l’obbligo di fornire al rifugiato un documento equipollente al passaporto.
Il 'permesso di soggiorno per asilo politico’:
I titolari di permesso per asilo politico non possono presentare richiesta per il rilascio del 'permesso CE per soggiornanti di lungo periodo’.
N.B. Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari sono esclusi dal versamento del contributo di cui all’art 5, comma 2 ter, del TU. (Decreto M.E.F. del 6.10.2011).
I familiari
Per 'familiari’ si intendono:
Il cittadino extracomunitario, in possesso del 'permesso di soggiorno per asilo politico’, può fare richiesta di'ricongiungimento familiare’ per consentire l’ingresso in Italia dei propri familiari, nel caso in cui non venga loro estesa la protezione (v.d. la sezione Tutele/Famiglia/Ricongiungimento familiare).
N.B. Il cittadino straniero, ai fini del ricongiungimento familiare, non deve dimostrare di possedere i requisiti relativi ad alloggio e reddito.
Se, invece, i familiari si trovano già in Italia, anche se non in possesso di un regolare permesso di soggiorno, possono fare richiesta - tramite uno degli uffici postali abilitati - del 'permesso per motivi di familiari’ (v.d., per la procedura di richiesta, la sezione Lavorare in Italia/Lavoratore extracomunitario/Rilascio e rinnovo documenti).
Cittadinanza italiana
Per il titolare di status di rifugiato sono previsti tempi dimezzati per la richiesta della cittadinanza italiana per naturalizzazione, Potrà, quindi, fare richiesta dopo soli 5 anni di residenza in Italia.