- Adozione
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- Socio di Cooperativa
- Status Apolide
- Studio
- Tirocinio formazione professionale
Il visto per motivi di studio o formazione viene rilasciato con modalità e procedure diverse a seconda del tipo di studi che si intendono frequentare in Italia.
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, compilando e inviando alla Questura territorialmente competente l’apposito modulo, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati (per ulteriori informazioni v.d. Lavorare in Italia/Lavoratore extracomunitario/Rilascio e rinnovo documenti).
Il permesso per studio o formazione ha una durata massima di 1 anno ed è rinnovabile per la durata legale del corso di studio.
Attenzione: dal 2 ottobre 2007 è possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi di studio anche se ci si iscrive ad un corso di laurea diverso da quello per il quale si è entrati in Italia – previa autorizzazione dell’università.
Il permesso per studio consente di svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, che, però, non deve superare le 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fino ad un massimo di 1040 ore annuali.
Se il permesso per studio è rilasciato da un altro Paese
Il cittadino extracomunitario in possesso di un permesso per studio rilasciato da un altro Paese UE può proseguire o integrare in Italia gli studi iniziati nell’altro Stato, senza necessità del visto d’ingresso se:
Conversione
Il permesso per studio o formazione può essere convertito, prima della sua scadenza e nell’ambito delle quote disponibili, in:
Per la conversione del permesso per studio o formazione in permesso per motivi di lavoro (subordinato o autonomo) non è necessario tornare nel proprio paese d’origine per il rilascio dell’apposito visto d’ingresso per lavoro. E’ possibile procedere alla conversione stando direttamente in Italia.
Conversione in pds per lavoro subordinato
Attenzione.E’ possibile effettuare la conversione in permesso per lavoro, subordinato o autonomo, indipendentemente dalla disponibilità delle quote relative all’anno in corso, nei seguenti casi:
La domanda di conversione va fatta anche in questi casi per via telematica, collegandosi al sitowww.interno.it e compilando il modulo 'V2’, per la conversione in permesso per lavoro subordinato, e il modulo 'Z2’ per la conversione in permesso per lavoro autonomo.