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permesso di Soggiorno per stranieri (extracomunitari) per motivi religiosi è rilasciato ai religiosi stranieri (coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente), religiose, ministri di culto che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.
Primo Rilascio di permesso di soggiorno per stranieri per motivi religiosi (funzioni ministro di culto)
Essere in possesso di visto per motivi religiosi.
Presentare la domanda
La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.
Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica.
Ricevere il provvedimento
Il permesso di soggiorno elettronico è rilasciato dalla Questura entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal testo unico e dal regolamento d’attuazione.
Inoltre il permesso di soggiorno sarà rilasciato solo se all’atto del ritiro lo straniero dimostrerà di aver assolto gli obblighi in materia sanitaria iscrizioni volontaria al S.S.N. o stipula di polizza assicurativa.
Il richiedente riceverà, all’indirizzo indicato nella domanda, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.
Il giorno del primo appuntamento gli verrà notificata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno (o il diniego).
Rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri extracomunitari per motivi religiosi (funzioni ministro di culto)
Requisiti
Essere in possesso del permesso di soggiorno per stranieri per motivi religiosi o aver preso i voti in Italia.
Presentare la domanda
La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici postali abilitati insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.
Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica.
Ricevere il provvedimento
Il richiedente riceverà, all’indirizzo indicato nell’istanza, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.
Il giorno del primo appuntamento gli verrà notificata una seconda data in cui recarsi a ritirare il permesso di soggiorno rinnovato (o il diniego).
Il rinnovo del permesso deve essere richiesto:
- 90 giorni prima della scadenza del permesso per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima, per lavoro a tempo determinato;
- 30 giorni prima, negli altri casi.
E' consentito inoltrare richiesta di rinnovo non oltre i 60 giorni dalla scadenza di tale permesso di soggiorno, trascorsi i quali il rinnovo può essere rifiutato. Se il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non si è ancora provveduto al rinnovo, è prevista l'espulsione obbligatoria dal territorio italiano.
Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, all’alloggio, allo studio e a tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.
In attesa del permesso di soggiorno
Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso:
- della ricevuta rilasciata da Poste Italiane S.p.A. che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno,
- del titolo di soggiorno scaduto,
- del passaporto o altro documento equipollente.
La stessa facilitazione è consentita agli stranieri che hanno presentato domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare a condizione che:
- l'uscita e il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno (lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare) e la ricevuta di Poste Italiane S.p.A.;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen, essendo lo stesso precluso.
Con la circolare del 27 giugno 2007, si è stabilito che chi ha figli minori di 14 anni può richiedere alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno cartaceo provvisorio e con validità limitata. Sul titolo saranno iscritti i figli minori che in questo modo potranno lasciare temporaneamente l'Italia.