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Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) viene rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Il datore di lavoro che intende assumere uno straniero residente all'estero deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione la richiesta di nulla osta al lavoro , che verrà concesso nel rispetto delle quote di ingressi per lavoro fissate annualmente. 

Concesso il nulla osta, lo straniero può richiedere, presso il Consolato italiano presente nel suo Paese di residenza, il visto d'ingresso per lavoro .

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l'immigrazione per firmare il contratto di soggiorno e richiedere il permesso di soggiorno . 

Nota Bene: Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico il lavoratore deve dimostrare la disponibilità di un alloggio ed esibire la ricevuta dell'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio).

La durata del permesso di soggiorno non può superare:

  • 1 anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • 2 anni per un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Dal 30 gennaio 2012 (Decreto M.E.F. del 6.10.2011) é previsto il pagamento (non rimborsabile in caso di diniego) per il rilascio, il rinnovo e il duplicato del Pds (fatte salve alcune categorie):

Lavoro subordinato: 100 euro per il rilascio/rinnovo di titolo di soggiorno di durata superiore ad un anno e inferiore o pari a  due anni.

N.B. Il cittadino straniero in attesa del rilascio o del rinnovo del Pds può  svolgere attività lavorativa in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (Art. 40, comma 3, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nelle L.214 del 22.12.2011). La norma conferisce valore legale al cedolino, documento rilasciato dalle Questure nelle more del rinnovo del Pds. 

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato deve contenere:

  • la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore;
  • l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

N.B. Con il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è possibile svolgere per lo stesso periodo un'attività autonoma , sempre che sussistano le condizioni generali richieste.

 Il titolare di Pds per lavoro subordinato può:

  • recarsi nei paesi dell’Area Schengen per periodi inferiori a tre mesi (esente da visto d’ingresso);
  • Richiedere il ricongiungimento familiare per il coniuge, i figli minori (naturali o adottati o affidati o sottoposti a tutela), i figli maggiorenni a carico se invalidi totali, genitori a carico (con restrizioni);
  • iscriversi al Servizio sanitario nazionale gratuitamente;
  • beneficiare degli interventi di assistenza sociale. 


    Documenti da presentare per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Occorre compilare un modello di richiesta che viene fornito dalla Questura o dal Commissariato, sul quale andranno indicati il nome e cognome del richiedente, e quelli di eventuali figli minori conviventi che possono essere iscritti sul permesso di soggiorno, il luogo in cui intende soggiornare e il motivo del soggiorno in Italia.


Va esibita e allegata alla domanda la seguente documentazione:

  • una marca da bollo da 14,62
  • copia integrale del passaporto recante il visto d'ingresso
  • n. 4 fotografie formato tessera di ogni persona da iscrivere sul permesso di soggiorno