- Adozione
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- Cure Mediche
- Gara Sportiva
- Giustizia e protezione internazionale
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- Motivi di Famiglia minore 14-18 anni
- Motivi di Lavoro Domestico
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- Ricerca Scientifica
- Socio di Cooperativa
- Status Apolide
- Studio
- Tirocinio formazione professionale
Il tirocinio formativo consiste in una breve esperienza di lavoro c/o aziende o enti pubblici allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.
Il cittadino extracomunitario che si trova all’estero ed intende svolgere in Italia un’attività di formazione o tirocinio per un periodo superiore a 3 mesi deve fare richiesta dell’apposito visto d’ingresso, presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana del proprio Paese.
Al tirocinante viene, quindi, rilasciato un visto d’ingresso 'per motivi di studio o formazione’, nei limiti di un contingente annualmente determinato (entro il 30 giugno di ciascun anno).
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio (ai fini dello svolgimento di tirocini formativi) compilando e inviando alla Questura territorialmente competente l’apposito modulo, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici postali, i Comuni e i Patronati (per ulteriori informazioni v.d. Lavorare in Italia/Lavoratore extracomunitario/Rilascio e rinnovo documenti).
Tra la documentazione necessaria per ottenere questo permesso di soggiorno vi è:
Non è, invece, richiesto il nulla osta al lavoro.
Conversione
Una volta terminato il periodo di tirocinio, l’interessato può convertire il permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro subordinato, se il datore di lavoro presso cui il tirocinio è stato svolto - o altro datore di lavoro - siano disposti ad assumerlo con regolare contratto di lavoro.
Tale conversioneè, però, possibile solo nei limiti della quota stabilita con il decreto flussi.